CREDITO D’IMPOSTA 4.0: rimborso fino al 40% del costo d’investimento

Nel 2022 è stato confermato il Piano di Transizione 4.0 che prevede, al suo interno, la disciplina del credito d’imposta 4.0.

Si tratta di un’agevolazione sotto forma di rimborso in percentuale variabile ottenibile dalle imprese che investono in beni strumentali 4.0, sia materiali che immateriali.

Il rimborso matura dal momento dell’interconnessione dei beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per tre quote annuali di pari importo.

Beneficiari

Possono accedere al Credito d’Imposta tutte le imprese e i Professionisti residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Le condizioni sono che:

  • l’investimento avvenga per beni materiali e/o immateriali destinati a strutture ubicate in Italia;
  • l’ordine di acquisto per i beni strumentali vengano accettati dal fornitore/venditore dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022;
  • essere in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro, contributi previdenziali e assistenziali.

Importo del Rimborso

La percentuale dipende dall’importo e dal tipo di investimento. In particolare:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato A legge n.232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2.5 Milioni di Euro di euro, e al 20% per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 Milioni di euro.
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali (Allegato B legge n.232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili.
  • per i beni diversi dai precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, così come ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b) del TUIR, nel limite di 2 Milioni di costi ammissibili.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti immateriali.

Per investimenti superiori a 20 Milioni di euro, non è previsto alcun tipo di agevolazione.

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in forma di compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e a decorrere dall’anno dell’interconnessione del bene.

Ulteriori Benefici

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche se hanno ad oggetto i medesimi costi ma a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Investimenti Ammissibili

Sono ammissibili i seguenti investimenti:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, di monitoraggio, di ispezione);
  • Dispositivi per l’interazione uomo/macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

Adempimenti

I soggetti che intendono agevolarsi tramite il credito d’imposta devono darne comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Inoltre, le fatture e tutta la documentazione relativa all’acquisizione del bene agevolabile devono contenere espresso riferimento alla disciplina.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive destinate all’estero, il credito d’imposta è ridotto in proporzione al costo originario sulla base di calcolo.

Per i beni con un costo superiore a 300.000 euro è obbligatorio presentare una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità dal quale risulti che i beni abbiano le caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi “Allegato A” e “Allegato B” della Legge n. 232/2016 e sono effettivamente interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 Euro, l’onere documentale può essere adempiuto anche attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

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