È stato firmato il 25 marzo 2022 dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il decreto che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare“, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR.
Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo.
Si dà cosi avvio alla diversificazione delle fonti energetiche, spingendo sulle rinnovabili, che rappresentano un elemento centrale per ridurre i costi dell’energia sostenuti dalle aziende del settore.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo:
- gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- le imprese agroindustriali;
- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del c.c.;
- le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
In ogni caso, sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
Tipo di Agevolazione
L’agevolazione viene erogata sotto forma di contributo a fondo perduto ma la percentuale è influenzata da vari fattori, in particolare:
- fondo perduto del 50% del costo dell’investimento, per investimenti ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno;
- fondo perduto del 40% del costo dell’investimento, per investimenti ubicati nelle restanti Regioni.
Inoltre è prevista una maggiorazione pari al 20% nei casi in cui:
- il soggetto beneficiario è un giovane agricoltore;
- il soggetto beneficiario è un agricoltore insediatosi nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti sono collettivi e utilizzati da un gruppo di agricoltori, come impianti di magazzinaggio o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti vengano effettuati in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a € 750.000,00,
nel limite massimo di €1.000.000 (1 Milione) per singolo soggetto beneficiario.
Interventi Ammissibili
Affinché il progetto venga ammesso a finanziamento, l’intervento principale e obbligatorio dovrà essere l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati strumentali all’attività, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
In particolare, sono ammissibili le spese per:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp;
- inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo, con limite massimo di € 50.000,00;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.
Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile di €1.000,00/Kw.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica della azienda stessa.
La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Interventi Facoltativi Ammissibili
Unitamente all’intervento principale, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture. In particolare:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente. La procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
In ogni caso, per la demolizione e la ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi facoltativi, il limite di spesa massimo ammissibile è di € 700,00/KwP.
Cumulabilità
L’incentivo è cumulabile con altri incentivi in conto capitale o conto energia, nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di aiuti di Stato.
Scarica la scheda illustrativa del Decreto Ministeriale 25 marzo 2022
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