Cessione solidale di ferie tra colleghi solo con regolamentazione aziendale

Fonte: A cura Valeria Culpo – www.eutekne.info

L’istituto delle ferie solidali è stato ufficialmente introdotto nel nostro ordinamento ad opera dell’art. 24 del DLgs. 151/2015, che ha previsto la possibilità per i lavoratori di cedere ferie e riposi ai colleghi, su base volontaria e a titolo gratuito. La norma dispone che possano fruire di questa forma di solidarietà i lavoratori dipendenti con figli minori che necessitano di cure costanti legate al loro stato di salute. La disciplina delle condizioni e delle modalità per donare o ricevere le ferie viene demandata alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. È quindi onere delle organizzazioni sindacali definire le linee guida per rendere attuabile la cessione delle ferie, potendo specificare, ed eventualmente ampliare, il ventaglio di ipotesi che legittimano l’accesso a tale istituto. A tal proposito si evidenzia il CCNL Metalmeccanica – Industria che, nel definire puntualmente le direttive per la regolamentazione aziendale della banca ore solidale, prevede che vi si possa ricorrere anche in favore di donne vittime di violenza di genere, o per far fronte ad altre situazioni di grave necessità che abbiano determinato un’esigenza di solidarietà tra colleghi (art. 11, Sezione Quarta, Titolo III). Un ulteriore esempio di
ampliamento delle fattispecie legittimanti è rinvenibile nel CCNL Credito – Abi che, all’art. 61, dispone la possibilità di accedere alla “Banca del tempo” in presenza di gravi e accertate situazioni del lavoratore o della sua famiglia in ragione delle quali si renda necessaria un’ulteriore dotazione di permessi. Le ore cedute saranno poi assegnate ai richiedenti in base a criteri di priorità commisurati alla rilevanza delle situazioni personali o familiari e nel rispetto dei limiti individuali di fruizione definiti nell’accordo aziendale che ha istituito la Banca del tempo.

È opportuno evidenziare che anche il datore di lavoro può contribuire ad alimentare la dotazione di ferie e riposi messa a disposizione dei lavoratori che ne facciano richiesta, secondo le modalità di partecipazione definite dalla regolamentazione aziendale. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la contrattazione collettiva nazionale tende generalmente a prevedere che i lavoratori che vogliano attingere al monte ore solidale debbano previamente esaurire le dotazioni di assenza spettanti per previsione legale o contrattuale e che la richiesta di accesso sia corredata da adeguata documentazione a supporto, nel rispetto della normativa in tema di privacy.Le quote cedibili di ferie e permessi accantonati sono quelle per le quali non sia già stata versata la contribuzione previdenziale e vengono di norma cedute al lavoratore richiedente al loro valore nominale lordo; nello specifico, il CCNL Metalmeccanica – Industria prevede che le ore siano valorizzate sulla base della retribuzione del lavoratore cedente e che tale somma sia poi divisa per la retribuzione oraria del lavoratore beneficiario, così da individuare il numero di ore di assenza a cui egli avrà diritto. La contribuzione previdenziale e l’imposizione fiscale saranno poi applicate sulle ore di permesso fruite dal beneficiario.

Per quanto concerne le ferie, resta inteso che la quota cedibile è soltanto quella monetizzabile, ossia il monte ore che eccede le quattro settimane, eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Da un’analisi dei principali CCNL che si sono dotati di linee guida sul tema, emerge che lo strumento di cessione più frequentemente rinvenibile è quello della banca ore solidale; si evidenzia tuttavia che in alcuni casi la contrattazione collettiva si è limitata a delineare la possibilità di cedere ferie e permessi ad altri colleghi, in presenza di determinate esigenze, senza prevedere che debba necessariamente essere istituita una banca ore ad h oc (si veda ad esempio l’art. 46-bis del CCNL Alimentari – Industria).

In ogni caso, per poter attivare il sistema della cessione solidale di ferie e permessi, è sempre indispensabile la predisposizione di un accordo o di un regolamento aziendale che disciplini puntualmente la gestione dell’istituto, prevedendo in particolare le fattispecie che ne consentono l’accesso, i criteri e le modalità che regolano la cessione, nonché la gestione degli eventuali residui non fruiti accantonati presso la banca ore.