Fonte: Pamela Alberti – www.eutekne.info
Per effetto dell’art. 1 comma 13 del Ddl. di bilancio 2025, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, viene elevato a 1.000 euro il limite massimo agevolato delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli (fino al 2024 il limite era fissato a 800 euro). Si tratta della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis ) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, che compete in relazione alle spese di frequenza:
– delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);
– del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);
– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).
La disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62 (circ. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2016 n. 3, § 1.15), mentre non riguarda le scuole ubicate all’estero (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 n. 158). Con riguardo all’ambito applicativo della detrazione IRPEF ai sensi della lett. e-bis ) dell’art. 15 comma 1 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che vi rientrano (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 7 luglio 2022 n. 24):
– le tasse (es. di iscrizione e di frequenza);
– i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola);
– i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, diversi da quelli di cui alla successiva lett. i-octies ) del medesimo art. 15;
– le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre- scuola e il post-scuola;
– le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (es. corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)- le spese relative al servizio di trasporto scolastico (scuola-bus). Non sono detraibili, invece, le spese per la cancelleria e per i testi scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado. L’agevolazione del 19% spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con bonifico bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), ai sensi dell’art. 1 comma 679 della L. 160/2019. Giova ricordare che alle spese per la frequenza scolastica dei figli che rientrano tra quelle detraibili ai sensi della lett. e-bis ) dell’art. 15 comma 1 del TUIR si applicano le disposizioni previste:
– dal nuovo art. 16-ter del TUIR (introdotto dal Ddl. di bilancio 2025) riguardanti i nuovi limiti per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (si veda “Per spese sanitarie e somme investite in start up e PMI innovative limiti invariati” del 23 dicembre 2024), per quelle sostenute dal 1° gennaio 2025;
– dall’art. 1 comma 629 della L. 160/2019 concernenti la parametrazione al reddito complessivo superiore a 120.000 euro, per quelle sostenute dal 1° gennaio 2020;
– dall’art. 2 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216 in presenza di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, per quelle sostenute nel 2024.P er i cani guida import o forfetario L’art. 1 comma 229 del Ddl. di bilancio 2025 aumenta poi a 1.100 euro (fino al 2024 era 1.000 euro) l’importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR. La detrazione per il mantenimento del cane spetta esclusivamente al soggetto non vedente, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa, e l’unico requisito richiesto per fruire della detrazione è il possesso del cane guida. Anche a dette spese si applicano le disposizioni previste dal nuovo art. 16-ter del TUIR per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro e dall’art. 1 comma 629 della L. 160/2019 concernenti la parametrazione al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.