Fonte: Andrea ALBERTI e Guerino RUSSETTI – Eutekne.info
Sembra lasciato all’interprete l’onere di dedurre il trattamento impositivo, una volta accertata la percorribilità sul fronte civilistico
La discussione in merito alla disciplina della scissione mediante scorporo ha tenuto banco a lungo, sino a trovare una forma definitiva con l’art. 16 del del DLgs. 192/2024. Nel quadro di generale conferma delle anticipazioni sul trattamento fiscale della fattispecie contenute nella bozza di decreto approvata dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, l’aspetto di maggior interesse concerne sicuramente la cancellazione del comma che disciplinava il limite al riporto delle perdite nel caso di scissione mediante scorporo a favore di società beneficiarie preesistenti (si veda “Niente da fare per la scissione mediante scorporo con beneficiarie preesistenti” del 4 dicembre 2024). Nessuna sorpresa è intervenuta nel ribadire, anche per lo scorporo, la disciplina di generale neutralità fiscale propria delle scissioni, limitandosi, il decreto, a declinarne i necessari adattamenti, alla luce di un’operazione che non prevede una diminuzione patrimoniale, quanto, invece, una sostituzione di beni di primo grado con un bene di secondo che vi si riferisce. Non si può dire lo stesso, come anticipato, per quanto concerne la disciplina della scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie preesistenti. Il legislatore delegato ha, infatti, ritenuto di accogliere il parere della Commissione Finanze e di espungere una disciplina tributaria che sembrava andar oltre il dato letterale della normativa civilistica. Tale modifica non dovrebbe, tuttavia, essere interpretata, a nostro avviso, come l’indicazione di una esplicita volontà di disconoscere, all’ipotesi (tutt’altro che peregrina) di scorporo a favore di società preesistenti, l’estensione della neutralità fiscale che il nuovo art. 173 del TUIR offre alle scissioni con scorporo a favore di società neocostituite. Sembra più ragionevole, per contro, immaginare che il legislatore delegato abbia inteso non disciplinare positivamente una fattispecie la cui percorribilità civilistica, pur avallata da autorevole prassi notarile (massima n. 209/2023 del Consiglio notarile di Milano), potrebbe sembrare preclusa sulla base della lettera della norma. Non si tratta, in altri termini, di prescrivere alcuna disciplina alternativa (ad es. di realizzo), quanto di lasciare all’interprete l’onere di dedurne il trattamento impositivo, una volta accertatane la percorribilità sul fronte civilistico.
Tanto premesso, dal punto di vista sistematico, appare ragionevole concludere nel sensodi estendere allo scorporo a favore di società preesistenti il principio di generale neutralità riservato alle scissioni. Esso è, infatti, il mero corollario, sul piano fiscale, dell’utilizzo diuno strumento giuridico deputato alla riorganizzazione degli assetti produttivi e non alloro realizzo contro carta o denaro. Se si assume percorribile, sotto il profilo societario, la scissione mediante scorporo a favore di società diverse dalle new.co, per i soggetti IAS-adopter si pone una problematica ulteriore rispetto al pacifico binomio di continuità contabile e neutralità fiscale per il quale si può generalmente concludere sul fronte nazionale. Si ipotizzi il caso, per certi aspetti emblematico, delle operazioni di reverse acquisition nelle quali la società scissa scorpori un attivo netto (che non si qualifichi come azienda), a favore di una beneficiaria preesistente che conduca un business. In termini concreti, potrebbe trattarsi di un immobile di prestigio scorporato a favore di una piccola catena alberghiera di proprietà di un terzo indipendente. Ove il fair value dell’immobile sia superiore a quello del business della beneficiaria, la rappresentazione sostanziale dell’IFRS 3 (a livello di bilancio consolidato) impone un “ribaltamento” dei ruoli, con la necessità di identificare l’acquirente “effettivo” nella società scissa (formale dante causa) che ottiene, tramite lo scorporo, il controllo dell’azienda la quale, pertanto, deve essere valorizzata al fair value. Nel bilancio separato della scissa, dove invece occorre valorizzare la partecipazione di controllo ricevuta ai sensi dello IAS 27, un medesimo effetto rivalutativo si dovrebbe realizzare attribuendo alle partecipazioni ottenute un valore di prima iscrizione pari al fair value (dell’immobile scorporato o delle partecipazioni ricevute). A garantire, anche in tale cornice contabile, la mancata emersione di materia imponibile o deducibile sembrano, tuttavia, soccorrere i principi generali della fiscalità IAS/IFRS che, sin dal Regolamento IAS 48/2009, hanno stabilito che la disciplina fiscale delle operazioni straordinarie dovesse prescindere dalle tecniche di rappresentazione contabile IAS compliant per condurre a esiti sull’imponibile analoghi a quelli esistenti nel contesto giuridico-formale che caratterizzava storicamente i soggetti OIC. Se si riconosce che la scissione mediante scorporo ha natura riorganizzativa e che la disciplina di cui all’art. 4 del citato Regolamento mantiene la summa divisio tra operazioni realizzative (fiscalmente rilevanti) e operazioni riorganizzative (fiscalmente neutrali), se ne dovrà concludere che anche tale peculiare configurazione IAS dello scorporo non determini emersione di materia imponibile.
Fonte: Andrea ALBERTI e Guerino RUSSETTI – Eutekne.info