Fonte: Danilo Sciuto – www.commercialistatelematico.com
In un precedente contributo, abbiamo illustrato le tempistiche per i termini di decadenza dell’accertamento. Abbiamo altresì indicato che tali termini soggiacciono a numerose variabili, una delle quali è rappresentata dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.
Termini di decadenza: quanto si allungano per la presentazione di integrativa?
Tale fattispecie determina infatti, in base a quanto previsto dall’art. 1 comma 640 della L. 190/2014, che i termini di decadenza degli accertamenti (e delle cartelle di pagamento) siano computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa.
Tale previsione è senz’altro corretta, a tutela dell’erario; ma ovviamente è stata mitigata, a tutela del contribuente, prevedendo che tale estensione sia limitata ai soli elementi oggetto di rettifica/integrazione.
Su questo riteniamo opportuno soffermarci, indicando alcuni esempi, con l’aiuto della giurisprudenza di merito.
Quali integrative non influiscono sui termini?
Iniziamo col dire che questo slittamento non si applica se l’integrativa ha riguardato, ad esempio, il modello rilevante ai fini degli studi di settore (senza ovviamente interessare i quadri reddituali), oppure gli ISA.
Analogamente, non ha rilevanza la mera variazione di residenza, se ed in quanto essa non abbia ovviamente comportato variazioni a livello di imposte addizionali.
Quali verifiche possono seguire all’integrativa?
Lo slittamento riguarda poi solo l’imposta interessata: se ad esempio la integrazione riguarda il modello Redditi, essa non varrà anche per l’Iva.Se poi l’integrativa ha avuto a oggetto una fattura emessa nei confronti di un cliente ben individuato, lo slittamento non potrà riguardare fatture emesse nei confronti di altri clienti.
Se ha avuto a oggetto componenti negativi di reddito, l’accertamento nel maggior termine non potrà riguardare componenti positivi di reddito.
Analogamente, se l’integrativa riguarda una certa categoria di redditi, non potranno essere accertati nel termine maggiorato redditi diversi da essa: entrando più nel caso, se un contribuente presenta un modello Redditi 2023 integrativo, integrandolo con l’indicazione di un reddito di fabbricati, l’estensione non potrà riguardare i redditi di categorie diverse da essa (ad esempio, non quello di impresa o di lavoro autonomo).
In conclusione, l’estensione dei termini di accertamento va vista in maniera assolutamente restrittiva, rendendo quindi contestabile qualsiasi pretesa tributaria che voglia andare oltre la modifica in sé e per sé, allargandola a elementi che di fatto non sono stati oggetto di integrazione.