Contribuente forfettario: attenzione alla soglia di 85.000 euro

Fonte: Danilo Sciuto – www.commercialistatelematico.com

I contribuenti forfettari hanno di certo meno adempimenti rispetto agli ordinari, ma per il loro consulente la gestione generale non è affatto semplice; tale fattispecie viene decisamente snobbata (più o meno artatamente) o forse semplicemente ignorata da quello che ahimè si vede (e si sente) sui canali social, laddove sono frequentissime offerte a prezzi (è quanto mai opportuno parlare di prezzi e non di compensi) praticamente nulli, che come detto celano i numerosi aspetti che un buon consulente deve invece monitorare, sia per quanto riguarda la convenienza economica all’utilizzo dello stesso, sia per quanto attiene ai requisiti soggettivi del contribuente. Uno di essi è sicuramente la soglia di ricavi/compensi di riferimento per l’accesso o permanenza nel regime forfettario.

Contribuente forfettario: attenzione al superamento della soglia di 85.000 euro Non ci soffermiamo, nemmeno per un attimo, sui valori fissati dal legislatore, perché arcinoti a tutti, bensì sulla circostanza, spesso fonte di errore, che tali limiti vanno ragguagliati all’anno. Pertanto, per essere sicuri che il contribuente possa (continuare a) fruire del forfettario, occorrerà rapportare il noto limite di 85.000 euro a X/365, laddove con “X” si intendono i giorni di attività nell’anno di inizio della stessa. In concreto, il limite medio massimo giornaliero per restare nel regime
forfettario non potrà superare i 232,876 euro.

Esempi
Apertura partita IVA in corso d’anno
Se, esemplificando, il contribuente ha aperto la posizione iva il 01/09/2024, accedendo al regime forfettario, e nel periodo 01/09-31/12/2024 ha conseguito incassi (di ricavi o compensi) pari a €. 30.000, egli di fatto sforerà il limite, in quanto 30.000/122 è 245,90 euro/giorno, superiore a 232,876 suddetto.

Rapportato ad anno, infatti, il suo ammontare dei ricavi/compensi incassati sarà pari a (30.000/122×365) ossia poco più di 89.000 euro, e dunque, superiore al limite massimo di €. 85.000.

…e cessazione in corso di anno
Anche nel diverso caso in cui un contribuente cessi una attività nel corso dell’anno, iniziandone una diversa nell’anno successivo, la verifica del limite deve tenere conto dei ricavi/compensi (incassati) riferiti all’attività cessata ragguagliati ad anno.

E per chi vuole diventare forfettario?
Che fare invece per quei casi in cui il contribuente non ha iniziato l’attività, ma ha semplicemente cambiato regime, passando ad esempio da ordinario a forfettario?

In tal caso, fa fede l’ammontare dei ricavi/compensi come determinato in base alle regole del vecchio regime (che si lascia).

Per un imprenditore che nel 2024 si trovava in contabilità ordinaria, rilevano i ricavi per cessioni di beni consegnati/spediti nel 2024, o per prestazioni di lavoro ultimate nel 2024.

Per un imprenditore che nel 2024 si trovava in contabilità semplificata, rilevano i ricavi per la quota incassata nel 2024, eventualmente considerando l’opzione ex art. 18, comma 5, DPR 600/73.

La fattispecie esposta nel presente contributo è di facilissimo riscontro da parte dell’Agenzia, sicché è molto importante analizzarla onde evitare spiacevoli conseguenze inaspettate.