Fonte: Alfio CISSELLO – www.eutekne.info
Gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta devono essere notificati entro termini decadenziali:
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti
non spettanti;
– entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla compensazione, se si tratta di crediti inesistenti ex art. 38-bis comma 1 lett. c) del DPR 600/73.
Il richiamato art. 38-bis è stato introdotto dal DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e ha disciplinato in maniera organica il tema degli avvisi di recupero, sancendo che, in ogni caso, è ammessa la definizione al terzo e non opera la riscossione frazionata. Relativamente ai termini di decadenza, possiamo dire che il legislatore ha inteso confermare l’impostazione precedente, ove il maggior termine degli otto anni era previsto dall’art. 27 comma 16 del DL 185/2008 per i crediti inesistenti e quello ordinario operava, per la prassi e la giurisprudenza, per i non spettanti. Nella sostanza, gli avvisi di recupero del credito di imposta sono accertamenti delimitati nell’oggetto che, per quanto riguarda i termini, hanno come dies a quo non la presentazione della dichiarazione ma l’utilizzo in compensazione del credito stesso (quand’anche il credito vada indicato in dichiarazione, a pena di decadenza o meno). Di norma, si tratta di crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI. In ragione di quanto esposto, entro domani, 31 dicembre 2024 occorre notificare gli atti di recupero:
– relativi alle compensazioni avvenute nel 2019, se si tratta di crediti non spettanti;
– relativi alle compensazioni avvenute nel 2016, se si tratta di crediti inesistenti.
La prassi (risposte Agenzia delle Entrate alla Videoconferenza del 27 gennaio 2022), in ragione dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020, ritiene operante la proroga di 85 giorni sicché i termini in scadenza al 31 dicembre 2024 slitterebbero al 26 marzo 2025.
Trattasi di norma in relazione alla quale vige attualmente una forte incertezza, non a caso la questione, sia pure in merito agli avvisi di accertamento, è stata demandata all’esame della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (C.G.T. I
Gorizia 13 novembre 2024 n. sez. II). Come ben sanno gli operatori del settore, da sempre è arduo individuare quando il credito è inesistente e quando è non spettante: dall’inquadramento dogmatico della fattispecie discendono effetti non solo sui termini, ma anche sulle sanzioni applicabili nonché in ambito penale. Nel contesto attuale, le definizioni di credito inesistente e non spettante sono in gran
parte mutuate dal diritto penale, precisamente dall’art. 1 comma 1 lettere g-quater ) e g- quin quies ) del DLgs. 74/2000 e in parte contenute nell’art. 13 commi 4, 4-bis e 4-ter del DLgs. 471/97. Ferma l’inesistenza del credito derivante da frodi o più in generale non documentato, si può ragionevolmente affermare che:
– è non spettante il credito utilizzato in violazione di limiti legali, temporali o quantitativi;
– è non spettante il credito disconosciuto in base a spese realmente sostenute ma non rientranti nella disciplina istitutiva del credito di imposta per questioni interpretative (aspetto che, se calato nella pratica, continuerà a dare luogo a vari contenziosi, si spera in
misura minore rispetto al passato);
– è inesistente il credito utilizzato in assenza di adempimenti amministrativi laddove gli
stessi siano previsti a pena di decadenza.
Per quanto riguarda i crediti per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, l’art. 5 comma 12 ultimo periodo del DL 146/2021 contempla una proroga di un anno dei termini per il recupero dei crediti compensati negli anni 2016 e 2017. Il termine diventa così del 31 dicembre del nono anno successivo all’utilizzo in compensazione (nella maggioranza delle ipotesi, secondo gli uffici si tratta di crediti inesistenti indebitamente compensati). L’avviso di recupero potrà, rispettivamente, essere notificato entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2026, sempre che si accetti la tesi dell’inesistenza del credito, in luogo della non spettanza. Ove si ritenga il credito non spettante, i termini sarebbero invece ormai decaduti.
La proroga non concerne i crediti per ricerca e sviluppo che originano da frodi o condotte simulate, in quanto non rientrano nella procedura di riversamento.