Fonte: Pamela Alberti – www.eutekne.info
L’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024 ha previsto l’incremento temporaneo, per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, confermando in sostanza la disciplina derogatoria già prevista per il 2024. Si ritengono quindi applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per le precedenti disposizioni (cfr . circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/2022, 23/2023 e 5/2024). Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro (soglia ora definita espressamente in euro per effetto dell’art. 3 del DLgs. 192/2024, di riforma di IRPEF e IRES); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 stabilisce tuttavia che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.
L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR. Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. A tal fine, rilevano quindi i dipendenti con figli (anche in presenza di un unico figlio fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico (circ. n. 23/2023, § 2). La norma in commento amplia inoltre, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:
– “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
– “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”. Quest’ultima estensione, sostanzialmente analoga rispetto a quella introdotta per il 2024, fa riferimento all’abitazione principale e non più alla prima casa, recependo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024.
L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR. In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale. Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2025 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro). Sotto il profilo della documentazione, analogamente alle disposizioni precedenti, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica “se il lavoratore dipend