Fonte: www.fiscooggi.it
Spetta al contribuente indicare la riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del Dpr n. 600 del 1973 e 51 del Dpr n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cc. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (cfr. Cass. n. 13112 del 2020).
Ordinanza n. 161 del 7 gennaio 2025 (udienza 6 novembre 2024) Cassazione civile, sezione V – Pres. Federici Francesco Accertamenti bancari – Gli artt. 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario – Può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili